Altri contenuti - accesso civico

 
In caso di inadempienza da parte del Comune agli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013, i cittadini, gli enti, gli operatori e le imprese hanno il diritto di richiedere la pubblicazione dei dati e delle informazioni omesse.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Non deve essere motivata ed è gratuita.
La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Responsabile della Trasparenza.
L'amministrazione inadempiente, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e alla contestuale trasmissione al richiedente; ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale
Se l'amministrazione non risponde alla richiesta di accesso civico il richiedente può ricorrere al soggetto titolare di poteri sostituivi (art. 2, comma 9 bis della L. 241/90).
Il richiedente può, inoltre, ricorrere al TAR secondo le disposizione di cui al D. Lgs. n. 104/2010
Descrizione
Registro accesso civico generalizzato - 1 semestre 2021 (37.65 KB)
Inserita il 13/06/2023
Modificata il 13/06/2023
Registro accesso civico generalizzato - 1 semestre 2018 (38.42 KB)
Inserita il 13/06/2023
Modificata il 13/06/2023
Modulo per richiesta accesso civico (56.5 KB)
Inserita il 22/10/2013
Modificata il 13/06/2023
Nome del titolare del potere sostitutivo con recapiti telefonici e di posta elettronica (6.47 KB)
Inserita il 30/08/2013
Modificata il 13/06/2023
torna all'inizio del contenuto